Con i portali online sempre più diffusi, molti pensano che l’agenzia di viaggi sia superata. In realtà, oggi più che mai, affidarsi a professionisti del settore può fare davvero la differenza.

I vantaggi di un’agenzia di viaggi

Un’agenzia non vende solo pacchetti, ma esperienze su misura. Dalla scelta della destinazione all’assistenza prima, durante e dopo il viaggio, ogni dettaglio viene curato per evitare imprevisti e stress.

Sicurezza e assistenza

In caso di cancellazioni, ritardi o problemi all’estero, avere un referente umano è fondamentale. Un consulente di viaggio risolve situazioni che online richiederebbero ore (se non giorni).

Scegliere un’agenzia di viaggi significa viaggiare sereni, risparmiare tempo e vivere un’esperienza davvero personalizzata.

Viaggiare Sicuri

Viaggiare Sicuri è un servizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale&

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Documenti di viaggio

Passaporto/carta d’identità

Ai viaggiatori diretti all’estero si consiglia di munirsi sempre di passaporto, con validità residua ed eventuale visto richiesti dal Paese di destinazione (informarsi al riguardo presso il competente Ufficio diplomatico-consolare in Italia o con il proprio agente di viaggio).

(Per i minori che viaggiano si invita a consultare l’apposita voce “Documenti per viaggi all’estero di minori” della sezione “Documenti di viaggio”)

Il passaporto resta infatti il principale documento per le trasferte oltre confine, poiché universalmente riconosciuto, mentre non sono molti i Paesi che accettano la carta d’identità italiana valida per l’espatrio.
In particolare, si segnala che alcuni Paesi ancora non accettano la carta d’identità elettronica e, pertanto, si consiglia di verificare con le Ambasciate o gli Uffici Consolari dei Paesi di destinazione se il predetto documento di viaggio è accettato.
A tale proposito si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) le carte d’identità in formato cartaceo, ed inoltre  si segnala che ai sensi della Circolare 9/2019,   la ricevuta della Carta di Identità Elettronica (CIE) non è utilizzabile come documento di viaggio, ma unicamente come documento di identificazione all’interno del territorio nazionale.

Per quanto riguarda invece il rilascio di una nuova carta d’identità, si rimanda a questo sito e alla Circolare del Ministero dell’Interno 4/2017.

Passaporto/carta d’identità

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009,  devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d’identità valida per l’espatrio.

Al fine di agevolare l’espatrio dei cittadini in questione e sventare il pericolo di espatri illegali degli stessi per conto di terzi, dal 2010 è prevista la possibilità di chiedere, agli Uffici competenti a rilasciare il documento, che i nomi dei genitori vengano riportati sul passaporto. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia o di  estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano. Si ricorda che ai sensi della Circolare 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni “la carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all’estero), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione di accompagnamento, finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax) .Si evidenziano di seguito le innovazioni principali:

– la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;

– gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;

– nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;

– nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.

A partire dal 28 maggio 2011 (a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 71/2011), in caso di smarrimento o di furto dei documenti di viaggio, l’Ufficio consolare italiano in loco potrà emettere – previa autorizzazione dell’Autorità italiana competente – un nuovo passaporto oppure rilasciare un documento di viaggio provvisorio (ETD – Emergency Travel Document).

Conformemente alla normativa europea, tale ultimo documento (ETD) è valido per il solo rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente del connazionale o ancora, eccezionalmente, verso un’altra destinazione.

Per ottenerlo bisogna presentarsi in Consolato, che provvederà al rilascio dopo aver esperito gli accertamenti del caso e previa acquisizione della seguente documentazione:

  1. denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
  2. fotografie dell’interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
  3. titolo di viaggio del richiedente;
  4. ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,55) e delle eventuali spese di spedizione qualora l’interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.

Va tenuto presente che nei giorni prefestivi e festivi tale forma di assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e differita – tranne che in situazioni di comprovata emergenza – al primo giorno lavorativo utile.

I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell’ETD, ma si limitano alla trasmissione delle domande di rilascio all’ufficio consolare competente ed eventualmente alla consegna del documento al richiedente. Si segnala che le spese di spedizione della documentazione da parte dell’ufficio consolare di seconda categoria e d’invio dell’ETD personalizzato da parte dell’ufficio consolare di prima categoria sono a carico del richiedente.

Si raccomanda di rendere la denuncia di furto o smarrimento del passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, al fine di facilitare il transito alla frontiera.

In generale è consigliabile conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d’identità, carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.

Si segnala che i  passaporti oggetto di furto o smarrimento all’estero e successivamente rinvenuti da parte delle locali Autorità, vengono restituiti all’Ufficio consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.

Pertanto, coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento del proprio passaporto e vogliano verificare sia stato rinvenuto, possono contattare, per ulteriori informazioni in merito, l’Ufficio consolare territorialmente competente per il luogo dove si è verificato il furto/smarrimento.

L’eventuale ritiro del passaporto potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

  • ritiro diretto presso l’Ufficio consolare;
  • invio per posta, con spese di spedizione a carico del richiedente.

Si ricorda che trascorso il periodo massimo di un anno di giacenza presso l’Ufficio consolare, a decorrere dalla data in cui le Autorità locali restituiscono i passaporti rubati o smarriti, senza che i documenti siano stati reclamati dai legittimi proprietari, si procederà alla loro distruzione senza ulteriori comunicazioni.

Spedizione di denaro

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